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Cassazione: le case occupate vanno sgomberate subito
La Suprema Corte "bacchetta" la P.A. Se il provvedimento di sgombero non viene eseguito tempestivamente, lo Stato deve risarcire i proprietari, anche se il reo si trova in stato di vero o presunto bisogno
La Suprema Corte "bacchetta" la P.A. Se il provvedimento di sgombero non viene eseguito tempestivamente, lo Stato deve risarcire i proprietari, anche se il reo si trova in stato di vero o presunto bisogno
di Valeria Zeppilli –Se la Procura della Repubblica ordina lo sgombero di immobili occupati abusivamente, la pubblica amministrazione competente deve provvedere tempestivamente all'esecuzione di tale provvedimento e non è possibile attuare una strategia "attendista" giustificandola con l'esigenza di evitare che vengano posti in essere disordini più gravi.
Il richiamo, di fatto rivolto al Viminale, arriva dallaCorte di cassazioneche, con lasentenza numero 24918/2018qui sotto allegata, ha decretato che, se lo sgombero viene ritardato a lungo lo Stato deve risarcire i danni ai proprietari.
Condotta colposa del Viminale
I giudici della terza sezione civile hanno, più precisamente, sancito che la discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione non può estendersi sino a stabilire se un provvedimento dell'autorità giudiziaria debba o non debba essere eseguito. Diversamente, infatti, si stravolgerebbe "ogni fondamento dello Stato di diritto".
Tale principio, per la Corte, è ancor più ineludibile se il provvedimento giudiziario ha ad oggetto il diritto diproprietà, tutelato sia dallaCostituzione italianache dalla CEDU, e comporta che deve ritenersi colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, come accaduto nella vicenda oggetto della recente sentenza, trascuri per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato.
La legalità va ripristinata
Nello stesso giorno in cui il decreto Salvini sulla sicurezza (e con esso, quindi, anche la sua stretta sulle occupazioni abusive) ha ottenuto il via libera del Quirinale, la Corte di cassazione richiama alla legalità, considerandola l'unico modo per tutelare l'ordine pubblico, che non può essere invece legittimamente preservato "assicurando al reo, per sei anni, la possibilità di godere del frutto del reato" e garantendo "a dei riottosi il godimento dei beni altrui".
Lo stato di bisogno non rileva
L'occupazione, per i giudici, è sempre un reato e resta tale, quindi, anche se il reo si trova in uno stato di vero o presunto bisogno.
Per garantire il diritto a una casa, insomma, lo Stato non può temporeggiare nell'eseguire gli sgomberi, agendo a spese dei privati cittadini, ma deve semmaiagire seguendo la via legaleche è quella dell'edificazione di alloggi o dell'espropriazione di private dimore pagando il giusto indennizzo.
Del resto, per la Corte, "Che si tratti di dare esecuzione ad un ordine di ripristino dei segni di confine tra fondi miserrimi, o di assicurare alla giustizia il più spietatobossd'una cosca sanguinaria, la discrezionalità amministrativa cessa: altrimenti, per dirla con Blaise Pascal, 'non rendendo forte la Giustizia, si finirebbe per rendere giusta la Forza'".
revisori legali NON commercialisti
I percorsi formativi di soggetti NON Commercialisti NON POSSONO essere accreditati dagli ordini territoriali, di conseguenza non sono validi i C.F. di chi è revisore legale ma non commercialista. "Il riconoscimento dell'equipollenza della formazione definito nel protocollo d'intesa MEF-CNDCEC riguarda la sola formazione acquisita dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", questo è quanto affermato dal CNDCEC con nota n. 81/2018 del 28 agosto. I soggetti esclusi possono conseguire i C:F: frequentando corsi con enti accreditati al MEF o corsi istituiti dal Ministero. È da chiarire pero, che i crediti conseguiti con i citati enti (20 ore per 20 C.F) sono validi per la formazione continua professionale dei dottori commercialisti e altri ordini professionali.
Gli immobili in Italia 2017
Gli immobili in Italia 2017 – Ricchezza, reddito e fiscalità immobiliare
La sesta edizione del volume "Gli Immobili in Italia – 2017" prosegue e consolida il percorso di aggiornamento e miglioramento delle informazioni della banca dati immobiliare integrata, che rappresenta uno strumento fondamentale per analisi delle politiche fiscali. Uno sforzo rilevante è stato dedicato all'ampliamento qualitativo e quantitativo della banca dati immobiliare integrata, che dal 2009 rappresenta una struttura informativa basata su un insieme rilevante di informazioni provenienti dai dati del catasto, delle dichiarazioni, del registro relativi alle locazioni e compravendite immobiliari, e, da quest'anno, da quelli relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica.
Nel primo capitolo sono descritti i dati sugli utilizzi degli immobili di proprietà delle persone fisiche. Il secondo capitolo è dedicato all'analisi del valore del patrimonio abitativo, calcolato con riferimento all'ubicazione degli immobili. Nel terzo capitolo, si analizza la ricchezza immobiliare dal punto di vista del contribuente; quindi, l'analisi territoriale è condotta non in funzione dell'ubicazione dell'immobile di proprietà, ma della residenza del proprietario. Il capitolo 4 tiene conto del dibattito che si è sviluppato intorno alla centralità del settore immobiliare nei modelli di previsione del ciclo economico e al ruolo della fiscalità immobiliare. Il capitolo 5 descrive l'effetto distributivo delle detrazioni per ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica dei fabbricati. Infine il capitolo 6 è dedicato agli aspetti metodologici, mentre il capitolo 7 si focalizza sul processo di aggiornamento e miglioramento della qualità dei dati amministrativi dell'inventario catastale, con attenzione ai risultati conseguiti e alla creazione del Sistema Integrato del Territorio.
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ANATOCISMO BANCARIO: per evitarlo conviene pagare gli interessi a debito piuttosto che capitalizzarli.
Con il decreto n. 343/2016 del ministro delle Finanze dal 1° ottobre sono entrate in vigore le nuove norme sul tema dell’anatocismo bancario, che prescrivono una volta per tutte come debbano essere calcolati gli “interessi sugli interessi”.Il cambiamento interessa soprattutto i contratti di conto corrente e i fidi. La novità di rilievo concerne il calcolo degli interessi a debito e a credito dei conti correnti: essi devono avere la stessa periodicità e il periodo di calcolo non può essere inferiore all’anno. Il calcolo degli interessi deve aver luogo alla fine dell’anno solare, e il pagamento degli interessi non può essere avanzato prima del 1° marzo dell’anno successivo. In pratica ciò evidenzia che la banca non potrà richiedere al cliente interessi per uno scoperto di conto corrente relativo a un dato anno prima del 1°marzo dell’anno successivo.
Nell’ipotesi del pagamento di interessi debitori il cliente potrà quindi determinarsi di pagare immediatamente oppure potrà abilitare la banca a calcolare gli interessi dovuti aggiungendoli al capitale già a debito sul conto ma soltanto ed unicamente firmando una particolare dichiarazione scritta. In tal caso però non si produce un calcolo “degli interessi sugli interessi”, ovvero di “anatocismo”, perché in questo caso infatti gli “interessi” si trasformano in “capitale” e pertanto su questo possono essere calcolati nuovi interessi. Alcune banche hanno già inviato lettere alla loro clientela con le quali richiedono l’autorizzazione per l’addebito in conto degli interessi debitori. Una tale richiesta non comporta nessun onere di fatto per il cliente che può sempre revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione data.Si chiarisce, che in caso di mancato pagamento degli interessi debitori la banca può ricorrere alle vie legali e chiedere il pagamento degli interessi moratori, consistenti nel pagamento degli interessi dovuti per il ritardo.
(a cura del giurista d'impresa Giovanni Pecoraro)
A proposito di mutui, banche e euribor
A proposito di mutui, banche e euribor continua con successo la battaglia intrapresa dall’Avv. Andrea Sorgentone.
All’articolo pubblicato su queste pagine segue un nuovo scritto a cura dell’Avv. Sorgentone il quale ci dice che “il Tribunale di Sassari ha ammessa la consulenza tecnica per il ricalcolo degli interessi pagati in più essendo l’Euribor taroccato”.
Il provvedimento del Giudice che ammette la consulenza tecnica così come richiesta dagli attori”. E’ un passo molto importante perché nella fase peritale certamente saranno “ricalcolati gli interessi come richiesto e quindi con ogni probabilità la domanda verrà accolta”.
“E’ la prima causa (credo) in Italia (non mi risulta neanche che un altro avvocato ne abbia proposto in Italia) dove è stata ammessa la CTU” -continua l’avvocato- e che quindi ci sono buone probabilità che la domanda verrà accolta.
“È possibile chiedere il ricalcolo degli interessi anche contro una banca che non ha fatto parte del cartello e procedere al ricalcolo anche senza produrre il provvedimento della CE, in quanto il giudice ovviamente può autonomamente accertare la manipolazione”, afferma Sorgentone.
La cosa si fa ancora più interessante se si tiene conto del fatto che l’Avvocato Sorgentone è stato poi contattato da “Le Iene”.
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